(G.U. della Repubblica Italiana n. 295 del 19 dicembre 1989)
Il Ministro dell'Ambiente
di concerto con
il Ministro della Marina Mercantile
Visti gli articoli 26,27,28, 20, 31 e 32
della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa
del mare, come modificate ed integrata dalla legge 8 luglio 1986, n.
349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Vista la proposta della consulta per la
difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella seduta del 21 giugno
1988, che costituisce parte integrante del presente decreto;
Visto il parere della regione Puglia;
Visto il parere del comune delle isole
Tremiti;
Visto il parere dell'Istituto centrale
per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
Ravvisata l'opportunità di provvedere alla
istituzione della riserva naturale marina "Isole Tremiti";
Decreta:
Art. 1.
E' istituita ai sensi della legge 31 dicembre
1982, n. 979, come modificata ed integrata dalla legge 8 luglio 1986,
n. 349, la riserva naturale marina denominata "Isole Tremiti" nell'omonimo
arcipelago.
Art. 2.
La riserva marina di cui al precedente
art. 1 interessa l'area costiera che circonda le isole di S. Domino,
S. Nicola, Caprara e Pianosa per tutto il tratto di mare ricompreso
in via di massima fino all'isobata dei 70 metri e secondo quanto puntualmente
indicato nella cartografia allegata al presente decreto con i numeri
I e II.
Art. 3.
Nell'ambito delle finalità di cui all'art.
27, terzo comma, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 1982, n.
979, la riserva naturale marina "Isola Tremiti", in particolare persegue:
-
la protezione ambientale dell'area marina interessata;
-
la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche
e il ripopolamento ittico della zona;
-
la diffusione della conoscenza della biologia, degli
ambienti marini e delle peculiari caratteristiche geologiche e geomorfologiche
della zona;
-
l'effettuazione di programmi di carattere divulgativo-educativo
per il miglioramento della cultura generale nel campo della biologia
e della ecologia marina;
-
l'effettuazione di programmi di ricerca scientifica
nei settori della biologia marina e della tutela ambientale;
-
la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile
con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'arcipelago, anche
privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Nell'ambito
dell'azione di promozione di sviluppo compatibile, per le attività
relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate,
la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche
facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivo gestiti direttamente
da cittadini residenti nel comune.
Art. 4.
L'area della riserva marina "Isole Tremiti"
è delimitata, nel mare circostante l'arcipelago delle isole Tremiti,
dalla congiungente i seguenti punti:
a)
|
lat. 42°08'16''N
|
long. 015°30'00''E;
|
b)
|
lat. 42°08'30''N
|
long. 015°30'30''E;
|
c)
|
lat. 42°08'24''N
|
long. 015°32'00''E;
|
d)
|
lat. 42°07'30''N
|
long. 015°31'30''E;
|
e)
|
lat. 42°05'30''N
|
long. 015°29'00''E;
|
f)
|
lat. 42°05'48''N
|
long. 015°28'06''E;
|
g)
|
lat. 42°06'21''N
|
long. 015°28'09''E;
|
h)
|
lat. 42°06'42''N
|
long. 015°28'12''E;
|
i)
|
lat. 42°07'30''N
|
long. 015°28'18''E;
|
nonchè, nel mare circostante l'isola
di Pianosa, dalla congiungente i seguenti punti:
A)
|
lat. 42°13'42''N
|
long. 015°44'30''E;
|
B)
|
lat. 42°13'36''N
|
long. 015°45'20''E;
|
C)
|
lat. 42°12'54''N
|
long. 015°45'00''E;
|
D)
|
lat. 42°13'00''N
|
long. 015°44'12''E;
|
E)
|
lat. 42°13'30''N
|
long. 015°44'00''E;
|
come indicate in cartografia allegata
sotto i numeri I e II al presente decreto.
Zona A di riserva integrale.
Comprende il tratto di mare che circonda
l'isola di Pianosa delimitato dai punti da A) ad E) come sopra individuati
ed indicati nella cartografia allegata sotto il numero I al presente
decreto, secondo una linea ideale di confine che, per quanto possibile,
segue l'isobata dei 70 metri.
In tale zona sono vietate:
-
l'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento
delle formazioni geologiche e minerali;
-
la balneazione nonché la navigazione, l'accesso e
la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, ad eccezione
di quelli autorizzati dall'ente gestore, per finalità scientifiche
e per visite guidate;
-
la pesca sia professionale che sportiva con qualunque
mezzo esercitata;
-
la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento,
e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento
delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie
estranee;
-
l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta,
dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua,
nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione
di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente
le caratteristiche dell'ambiente marino;
-
l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo
distruttivo o di cattura nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
-
le attività che comunque possono arrecare danno, intralcio
o turbativa ai programmi di studio e di ricerca da attuarsi sull'
area;
-
l'immersione con o senza apparecchio di respirazione,
ad eccezione di quelle autorizzate dall'ente gestore.
Tutta la zona A è delimitata da apposite
boe a mare.
Zona B di riserva generale.
Comprende la zona di mare dell'isola
di Caprara delimitata dalla congiungente i seguenti punti: 1) di latitudine
42°07'57''N e longitudine 015°30'26''E, a) b), c), d), di latitudine
e longitudine sopra indicate, ed m) di latitudine 42°07'58''N e longitudine
015°30'48''E, nonché la zona di mare di S. Domino delimitata dalla
congiungente i seguenti punti n), di latitudine 42°06'21''N e longitudine
015°28'37''E, g), h), latitudine e longitudine sopra indicate, ed
o) di latitudine 42°06'42''N e longitudine 015°28'32''E.Tale zona
comprende la parte costiera dell'isola di Caprara, da Cala Sorrentino
allo scoglio Caciocavallo verso l'esterno dell'arcipelago e, per l'isola
di S. Domino, l'area compresa tra il faro di Punta Provvidenza e Punta
Secca, all'interno di una linea ideale di confine che per quanto possibile
segue l'isobata dei 70 metri, secondo quanto indicato nella cartografia
allegata sotto il numero II al presente decreto.
In tale zona sono vietate:
-
qualsiasi forma di pesca o di prelievo da parte
dei subacquei muniti o meno di apparecchi respiratori;
-
qualsiasi forma di pesca sportiva o professionale
che non sia stata previamente autorizzata dall'ente di gestione
della riserva;
-
la navigazione tranne quella autorizzata dall'ente
gestore;
-
qualsiasi attività che possa alterare direttamente
o indirettamente l'ambiente geofisico o possa comunque arrecare
danno all'ambiente.
In detta zona l'autorità di gestione
della riserva può autorizzare attività di pesca professionale o sportiva
esercitata unicamente con lenze da fermo o da traino nonché immersioni
e attività di fotografia subacquea.
Zona C di riserva parziale.
Comprende il residuo tratto di mare,
così come delimitato nel primo capoverso del presente articolo, circondante
l'isola di S. Domino e l'isola di Caprara e non ricompreso nella zona
B di riserva generale, nonché quello circondante l'isola di S. Nicola
all'interno di una linea ideale di confine che per quanto possibile
segue l'isobata dei 70 metri.
In tale zona è vietata qualsiasi forma di pesca professionale che
non sia stata preventivamente autorizzata dall'ente gestore della
riserva.
E' ammessa qualsiasi forma di pesca sportiva, nei limiti consentiti
dalla vigente legislazione, salvo la facoltà dell'ente di gestione
della riserva di prevedere limiti più restrittivi volti esclusivamente
alla tutela ed all'incremento delle risorse biologiche.
Il regolamento di cui al successivo art. 8 prevedrà le condizioni
e i limiti di eventuali deroghe ai divieti di cui al presente articolo,
strettamente compatibile con il perseguimento delle finalità di cui
al precedente art. 3.
Sono fatti salvi gli eventuali, ulteriori vincoli risultanti dal piano
generale di cui all'art. 1 della legge n. 979 del 1982.
Art. 5.
La gestione della riserva marina "Isole
Tremiti" è affidata in via provvisoria alla capitaneria di porto di
Manfredonia in attesa che sia delegata con apposita convenzione da stipularsi
a parte ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979,
come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.
Art. 6.
All'onere finanziario per la gestione della
riserva marina di "Isole Tremiti" si provvede con:
il contributo ordinario dello Stato, da disporsi con
decreto del Ministro della marina mercantile a carico del cap. 2556
dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile;
gli eventuali contributi di enti o di privati;
i proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione
della riserva stessa.
Nella prima applicazione del presente decreto
è disposta l'erogazione è disposta l'erogazione di un contributo straordinario
di centocinquantamilioni di lire per le spese di primo avviamento e
di vigilanza, nonché per la installazione delle boe che delimitano i
confini della zona A della riserva. La relativa spesa è imputata al
cap. 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della
marina mercantile per l'esercizio finanziario 1989.
Art. 7.
La vigilanza sulla riserva, il perseguimento
delle eventuali violazioni alle norme di cui al presente decreto, nonché
la irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 30 della legge 31 dicembre
1982, n. 979 sono affidati alla capitaneria di porto di Manfredonia.
Art. 8.
Il regolamento di esecuzione del presente
decreto e di organizzazione della riserva sarà approvato ai sensi dell'art.
28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, entro sessanta giorni dall'affidamento
della riserva all'ente delegato, e comunque non oltre centottanta giorni
dall'affidamento della gestione provvisoria alla capitaneria di porto
di Manfredonia.
Nel regolamento di organizzazione, qualunque sia la forma di gestione
prescelta dovrà essere prevista l'istituzione di:
un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore
e alla commissione di riserva;
un collegio dei revisori con funzioni di vigilanza contabile e amministrativa.
In entrambi i due succitati organismi dovrà essere assicurata adeguata
rappresentanza ai Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile
ed alla regione Puglia.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, addì 14 luglio 1989
Il
Ministro dell'Ambiente
Ruffolo
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Il
Ministro della Marina Mercantile
Prandini
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Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre
1989
Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 179
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